Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D. 18/08/1934 n. 5261

Art. 30. - Costruzioni entro i cortili Sull'ammissibilità di costruzioni nell'interno dei cortili delibera il Sindaco, udito il parere della Commissione edilizia e dell'Ufficio d'Igiene, determinando caso per caso le eventuali cautele per i locali destinati ad abitazione. In ogni caso la copertura di detti fabbricati deve essere facilmente accessibile per la pulizia e gli ambienti sottostanti debbono risultare ben aerati nelle proporzioni degli altri ambienti normali.

Art. 31. - Cortili secondari Fatta eccezione per le case a tipo popolare, è permessa la costruzione di cortili secondari o mezzi cortili allo scopo di dare luce ed aria a scale, latrine, stanze da bagno, corridoi ed a una sola stanza abitabile per ogni appartamento, nel limite massimo di quattro stanze, per ciascun piano, sempreché l'alloggio, di cui fanno parte, consti di non meno di tre stanze oltre l'ingresso e gli accessori. Ogni cortile secondario deve avere un'area libera minima di 1/12 della somma delle superfici dei muri che lo circondano. La normale minima misurata tra una finestra e il muro opposto deve essere di 6 m, se i muri prospicienti il cortile non superano 16 m di altezza, di 7 m, se l'altezza è compresa tra 16 m e 24 m, e di 9 m se l'altezza è superiore a 24 m. I cortili secondari debbono essere facilmente accessibili per la nettezza. Nei cortili secondari non sono permesse rientranze nei perimetri.

Art. 32. - Chiostrine È permessa la costruzione di chiostrine allo scopo di dare aria e luce a scale, latrine, stanze da bagno, corridoi, esclusa ogni altra destinazione di ambienti anche nei piani terreni. Ogni chiostrina deve avere un area libera uguale almeno ad 1/18 della somma delle superfici dei muri che la limitano, e la normale, misurata tra una finestra ed il muro opposto, dovrà essere di 3 m se la chiostrina non supera 12 m di altezza, di 3,50 m se l'altezza è compresa tra 12 e 18 m, e di 4 m se l'altezza è superiore ai 18 m. Le chiostrine devono essere aerate dal basso, risultare in comunicazione diretta con vie, per mezzo di corridoi o passaggi, ed essere facilmente acces- sibili per la nettezza necessaria.

Art. 33. - Pozzi di ventilazione In relazione alla speciale destinazione dell'edificio, quando si sia già provveduto alla sistemazione di un gabinetto con bagno e al cesso di servizio per ogni appartamento secondo le norme del presente Regolamento e di quello di igiene, possono essere consentiti altri gabinetti e bagni aerati da pozzi di ventilazione, di ampiezza non inferiore a 1,50 m 2 , previa constatazione del- l'efficienza degli impianti di ventilazione.

Art. 34. - Cortili e chiostrine a confine di proprietà Per i cortili e per le chiostrine da costruire sul confine di altre proprietà, deb- bono sempre essere soddisfatte le condizioni di area minima e di minima normale stabilite nei precedenti articoli, tenuto conto della massima altezza che potrebbero raggiungere sulla linea di confine le costruzioni dei vicini, se- condo le norme del presente Regolamento, in relazione alle vie su cui prospettano i lotti limitrofi e ciò allo scopo di non creare servitù sui fondi vicini e non pregiudicare in alcun modo le possibilità costruttive dei confinanti. A tale norma si può derogare quando il proprietario che vuol costruire adduca un atto di costituzione di servitù a carico del fondo vicino e del proprio, dal quale risulti stabilito sul confine, per contributo delle due o più proprietà o a carico di una sola fra esse, un cortile (o chiostrina) rispondente alla altezza dei muri che lo dovranno fiancheggiare. Nell'atto di costituzione di servitù, regolarmente trascritto, deve esser dichiarato che le medesime non potranno essere rinunciate né estinte, né modificate senza il consenso del Sindaco.

Art. 35. - Costruzioni circostanti a cortili irregolari Nonostante eventuali violazioni del Regolamento vigente al tempo in cui furono iniziate le costruzioni circostanti a cortili esistenti, colui che procede a costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni ai margini dei cortili stessi deve lasciare lo spazio occorrente a raggiungere le dimensioni stabilite dal presente Regolamento. Qualora, peraltro, la violazione risalga ad epoca inferiore ai venti anni, le nuove opere possono essere eseguite rispettando le dimensioni che il cortile avrebbe avuto se dai precedenti proprietari fossero state osservate le Norme regolamentari del tempo. Il Sindaco, in tal caso, prima dell'approvazione del progetto, comunica ai detti proprietari quali ambienti debbono in conseguenza essere dichiarati inabitabili.

Art. 36. - Balconi interni La proiezione orizzontale e la sporgenza dei balconi e di qualsiasi altra costruzione scoperta prospiciente sui cortili non devono essere detratte nel computo dell'area libera e della normale agli effetti degli articoli 29 e seguenti; ambedue sono invece detratte nelle chiostrine. L'area occupata dai balconi coperti deve essere detratta nel computo dell'area libera e della normale dei cortili e delle chiostrine.

Art. 37. - Pavimentazione dei cortili e delle aree interposte fra i fabbricati Le aree libere interposte tra i fabbricati e i cortili aventi superficie minore di 100 m 2 , debbono essere pavimentate. Le aree libere di superficie maggiore possono essere sistemate con aiuole e viali preferibilmente pavimentati e lavabili, ma debbono sempre avere sui lati dei fabbricati una zona pavimentata di larghezza non inferiore a 1 m. Ogni cortile o locale interno scoperto deve essere sistemato in modo che le acque di qualunque provenienza non abbiano a ristagnarvi.

CAPO II Ambienti

Art. 38. - Semisottosuoli I semisottosuoli destinati ad uso di abitazione devono possedere i requisiti seguenti:

a) altezza minima tra il pavimento e il soffitto di 3 m;

b) sopraelevazione minima pari alla metà della loro altezza dal piano dei marciapiedi o dal livello del cortile;

c) intercapedine ventilata e fognata larga non meno di 50 cm intorno ai muri esterni, a partire da un piano inferiore ai 30 cm dal piano del pavimento interno;

d) vespaio ventilato sotto il pavimento, di un'altezza minima di 0,30 m;

e) vani di finestra di una superficie minima di aria e luce pari a 1/8 della su perficie del vano. I sottosuoli abitabili nelle zone a costruzione intensiva sono permessi soltanto quando la larghezza stradale, o lo spazio libero antistante all'edificio, sia di almeno 10 m.

Art. 39. - Piani terreni I piani terreni ad uso di bottega, laboratorio e pubblici esercizi debbono ave- re:

a) altezza minima di 3 m misurata dal pavimento al soffitto o all'intradosso della volta, a due terzi dalla monta;

b) sotterranei o vespai ben ventilati in tutta la loro estensione;

c) vano di porta, vetrina o finestra all'aria libera, di una superficie complessi va pari a 1/8 della superficie degli ambienti, con apertura a riscontro nei locali aventi una lunghezza superiore a 7 m;

d) la disponibilità di una latrina per ogni locale. I piani terreni destinati ad uso di abitazione debbono essere sopraelevati dal piano stradale di almeno 1 m e soprastare in tutta la loro estensione a sotterranei o a vespai ben ventilati.

Art. 40. - Abitazioni Nei piani destinati ad uso di abitazione debbono essere rispettati i seguenti requisiti:

a) per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non infe riore a 14 m 2 per i primi 4 abitanti ed a 10 m 2 per ciascuno dei successivi;

b) le stanze delle abitazioni non debbono avere superficie inferiore a 9 m 2 ; se esse sono destinate a stanze da letto per due persone la loro superficie non può invece essere inferiore 14 m 2 ;

c) ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 14 m 2 ; il «posto di cottura», eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli;

d) l'alloggio monostanza deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a 28 m 2 se per una persona e non inferiore a 38 m 2 se per due persone;

e) tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scale e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso;

f) per ciascun locale di abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento;

g) l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,70 m;

h) le stanze da letto e quelle di soggiorno debbono essere dotate di finestra apribile all'aria aperta. Nel caso di altezze interpiano inferiori a 3,20 m dovrà essere apportata una proporzionale riduzione anche alla volumetria edificabile nelle varie zone di P.R.G. quando queste siano state stabilite tenendo conto di tale valore.

Art. 41. - Cucine, bagni e gabinetti

a) Le cucine debbono avere un'altezza non inferiore a quella degli altri ambienti, cubatura non inferiore a 15 m 3 ed almeno una finestra apribile all'aria aperta della superficie minima di 1,50 m 2 ;

b) l'altezza utile minima interna dei locali adibiti a bagni e gabinetti è fissata in 2,40 m. La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di aspirazione meccanica. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera;

c) per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

Art. 42. - Corridoi, disimpegni e ripostigli

a) L'altezza minima interna di corridoi, disimpegni in genere e ripostigli è fissata in 2,40 m;

b) non possono essere considerati quali ripostigli o simili gli ambienti, muniti di finestra apribile, che abbiano una superficie superiore a 4 m 2 .

Art. 43. - Sottotetti abitabili I sottotetti abitabili debbono avere una cubatura di 25 m 3 essere muniti di controsoffitto con una camera d'aria d'altezza non minore di 25 cm ventilata a mezzo di aperture verso l'esterno munite di griglie e avere tra il piano del pavimento ed il soffitto un'altezza non minore di 2 m misurata alla parete verso l'imposta del tetto, purché l'altezza media non sia inferiore a 2,50 m.

Art. 44. - Coperture Le coperture dei fabbricati debbono avere una sottostante camera d'aria del- l'altezza minima di 35 cm ventilata mediante apertura verso l'esterno munita di griglie. La camera d'aria tanto per il tetto quanto per le soffitte può essere sostituita, con l'approvazione preventiva del Comune, da uno spessore a tre strati di materie isolanti o, se compresa tra due strati isolanti, può essere ridotta a 10 cm. Quando le coperture sono rivestite di asfalto, questo dovrà essere protetto da un pavimento che lo difenda dal calore.

Art. 45. - Sotterranei I sotterranei ad uso di cucina, di magazzini, di lavatoi e simili debbono sporgere dal suolo almeno per una quarta parte della loro altezza ed essere ben ventilati ed illuminati direttamente. I muri ed i pavimenti di tali locali debbono essere difesi dall'umidità del sottosuolo mediante uno strato di asfalto o altra materia isolante data alla superficie dei muri di spiccato al di sotto del piano del pavimento e mediante muri doppi o intercapedini ben fognate e ventilate. I sotterranei destinati ad uso di cucine debbono avere l'altezza minima libera di 3 m dal pavimento al soffitto.

Art. 46. - Sotterranei a più piani In via eccezionale. e su parere conforme dell'Ufficio d'Igiene, può essere concessa l'autorizzazione per la costruzione di sotterranei a più piani nei casi di importanti edifici ad uso di alberghi, teatri, magazzini, con aperture di luce munite di vetri praticabili sui marciapiedi del suolo pubblico, nella misura da determinarsi caso per caso e con accessi facili dall'estemo, in numero proporzionato alla loro estensione. La ventilazione naturale deve essere ottenuta mediante feritoie o aperture praticate esclusivamente nella proprietà privata. L'altezza minima di ciascun piano dei sotterranei non può essere inferiore a 3 m dal pavimento al soffitto. I progetti relativi ai sotterranei a più piani deb- bono, oltre ai prescritti documenti, contenere lo schema dei sistemi di illuminazione naturale e artificiale e di ventilazione, il tipo e la descrizione dei sistemi di intercapedine e di isolamento per l'umidità, il tipo di fognatura e il relativo schema di impianto di sollevamento delle acque nel caso in cui la fognatura stradale non permetta un deflusso diretto.

 

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